Di chi è la casa: proprietà, potere e uscita · lezione 2 di 4
Le forme in Italia, in parole semplici
La forma giuridica decide tre cose: chi possiede terra e case, cosa succede quando qualcuno esce e se si può guadagnare. Qui le forme principali; i dettagli sono nella guida Comprare e vivere insieme: le forme giuridiche.
- Comproprietà semplice, ma chiunque può chiedere di dividere
- Associazione buona per la vita in comune, il patrimonio resta all'ente
- Cooperativa a proprietà divisa ognuno ha la sua casa, un voto a testa
- Cooperativa a proprietà indivisa la casa resta del gruppo, protetta dalla speculazione
- Fondazione terra fuori dal mercato, ma rigida
Comproprietà
La più semplice e la più fragile. Ogni comproprietario può sempre chiedere di dividere il bene; il patto di restare in comune vale al massimo 10 anni, e il giudice può scioglierlo prima per gravi motivi (codice civile, art. 1111). Va bene per due o tre persone che si fidano molto, meno per un gruppo che cambia.
Cooperativa
Nella cooperativa ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della sua quota (codice civile, art. 2538). È la traduzione italiana più vicina a quello che Morello chiama proprietà egualitaria: chi ha messo più soldi non comanda di più. Esistono cooperative di abitanti a proprietà divisa o indivisa: nella seconda la casa resta della cooperativa e i soci ne hanno l'uso, così il progetto è protetto dalla speculazione, ma costa in organizzazione e revisioni.
Associazione ed enti del Terzo settore
Vanno bene per la vita in comune e per le attività (corsi, eventi, agricoltura sociale). Il patrimonio resta all'ente, e chi esce di solito non riprende quanto ha versato: va detto prima, a voce e per iscritto.
Più forme insieme
Spesso un ecovillaggio ne combina più di una: una cooperativa o una fondazione che possiede, un'associazione per la vita comune, una società per il lavoro. Il co-housing di solito sceglie condominio o cooperativa di abitanti, più un'associazione.
L'errore più costoso
Comprare insieme un terreno agricolo e dividerselo in lotti o in quote d'uso esclusivo per costruire o abitarci rischia di essere lottizzazione abusiva (DPR 380/2001, art. 30). Fattelo confermare da un tecnico prima di firmare qualunque cosa.
Fonti
- Codice civile, art. 1111 e art. 2538 (Brocardi).
- Codice del Terzo settore, art. 5 (Brocardi).
- DPR 380/2001, art. 30 (Brocardi).